2004-11-25 Confindustria -- Gruppo di Proprieta Intellettuale -- Papero de Posizione
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Proposta di direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. Osservazioni sull'accordo politico per una posizione comune proposto dal Consiglio Europeo il 18 maggio 2004.
Osservazioni generali
Per le imprese italiane, come per tutte le imprese europee, i diritti di proprietà intellettuale e, in maniera particolare, i brevetti costituiscono un importante strumento di sviluppo e di crescita. Per mezzo di essi è possibile ottenere un consolidamento dei propri vantaggi di business (quando questi siano basati su qualità e fatti tecnici) non altrimenti conseguibili. I diritti di proprietà intellettuale consentono, infatti, di realizzare un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti e di ottenere una protezione ragionevolmente ampia nei confronti di eventuali imitatori e contraffattori. In questo ambito, la tutela del software costituisce un elemento importante per lo sviluppo di nuove tecnologie. Si pensi, per citare soltanto uno dei possibili esempi, alla sempre più frequente convergenza tra informatica e telecomunicazioni che rende possibile l'offerta e/o l'utilizzo da parte delle imprese di pacchetti integrati software e servizi attuati per mezzo di elaboratori elettronici. Per promuovere lo sviluppo di tali nuovi pacchetti è necessario che sia garantita un'adeguata protezione per le invenzioni realizzate per mezzo (o con l'ausilio) di software ed elaboratori elettronici. Tale tutela non vuole certo limitare o sostituire la tutela offerta dal diritto d'autore, ma affiancarsi a essa senza alcun pericolo di sovrapposizione, dal momento che le due protezioni riguardano aspetti diversi. Confindustria vede pertanto con favore una direttiva di armonizzazione in materia di brevettabilità delle invenzioni realizzate per mezzo di elaboratore, che si proponga di eliminare le ambiguità ed incertezze derivanti dall'adozione di diverse prassi interpretative da parte degli uffici brevetti degli Stati Membri e di rendere così certo l'ambito di applicazione della protezione. L'obiettivo dell'armonizzazione non può però essere realizzato in palese contrapposizione con i principi che reggono il sistema brevettuale esistente, che ha dimostrato negli anni di costituire uno strumento adatto ed un incentivo efficace per il mondo dell'industria, sia quella grande, che quella medio-piccola. Tali industrie fanno sempre più affidamento sulle innovazioni nel campo della elaborazione dati per un vasto spettro di prodotti che includono telefonia mobile e fissa, apparecchiature mediche, automobili, elettrodomestici.
Confindustria considera favorevolmente il testo della Direttiva come proposto dal Consiglio Europeo per una posizione comune con il Parlamento. Tale testo recepisce molti degli emendamenti approvati dal Parlamento nella votazione del settembre 2003 e, al tempo stesso, mantiene lo spirito e gli scopi iniziali di tale Direttiva evitando quegli emendamenti che avrebbero costituito un pericolo e un danno per organizzazioni più innovative, tra cui le industrie, sia grandi che medio-piccole, ma anche gli inventori individuali in molti settori dell'industria e della ricerca.
In particolare è da apprezzare la reintroduzione dell'articolo 5.2 che prevede esplicitamente la possibilità di rivendicare le invenzioni attuate per mezzo di elaboratore, sia come sistema o metodo che come programma per elaboratore, ovvero come prodotto software. Tale versione modificata dell'articolo 5.2, pur suscitando qualche perplessità per le limitazioni imposte circa le modalità di redazione delle rivendicazioni, riflette sostanzialmente l'orientamento attuale e la giurisprudenza dell'Ufficio Brevetti Europeo garantendo così una chiara ed efficace protezione a tali invenzioni e facilitando l'attuazione del brevetto contro eventuali contraffattori. È pertanto da accogliere favorevolmente il tentativo di raggiungere un accordo per una posizione comune tra Consiglio Europeo e Parlamento come proposto nella riunione del 18 maggio 2004. Si auspica che tale testo, che dovrà essere sottoposto all'esame del Parlamento, possa venire approvato rapidamente e senza ulteriori modifiche che ne possano stravolgere lo spirito e la portata.
