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Decisione sulla Direttiva in materia di Brevetti Software 23/9/2003: Testo approvato

Decisione sulla Direttiva in materia di Brevetti Software 23/9/2003: Testo approvato

1. Articolo 1: Scopo

2. Articolo 2: Definizioni

3. Article 3a: Fields of Technology

4. Article 4: Rules of Patentability

5. Article 4a: Cause di esclusione dalla brevettabilità

6. Article 5: Form of Claims; and further provisions

  1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata solo come prodotto, ossia come un insieme di dispositivi comprensivo di apparecchi programmabili che utilizzano le forze della natura in modo creativo, o come processo tecnico di produzione realizzato da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software. 5a. Gli Stati membri assicurano che la produzione, la manipolazione, il trattamento, la distribuzione e la pubblicazione di informazioni, in qualsiasi forma, non possano mai costituire una violazione di brevetto, diretta o indiretta, anche se a tale fine sono stati utilizzati dispositivi tecnici. 5b. Member States shall ensure that patent claims granted in respect of computer-implemented inventions include only the technical contribution which justifies the patent claim. 5c. Gli Stati membri assicurano che l'uso di un programma per elaboratore per scopi che non riguardano l'oggetto del brevetto non possa costituire una violazione di brevetto diretta o indiretta. 5d. Gli Stati membri assicurano che, qualora una rivendicazione di brevetto menzioni caratteristiche che implicano l'uso di un programma per elaboratore, un'applicazione di riferimento, ben funzionante e ben documentata, di tale programma sia pubblicata come parte della descrizione senza condizioni di licenza restrittive.

7. Article 6: Interoperability

  1. La protezione conferita dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le facoltà riconosciute dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare le disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità o le disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali. 6a. Gli Stati membri assicurano che, in ogni caso in cui l'uso di una tecnica brevettata sia necessario per un fine importante quale ad esempio garantire la conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi, detto uso non sia considerato una violazione di brevetto.

[ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti della brevettabilità in relazione all'elaborazione automatizzata dei dati e ai suoi campi di applicazione | [../kond/index.en.html Conditions for Approval of the Software Patent Directive Proposal] | [../vote/index.en.html Software Patent Directive Decision 2003/08/23: Voting Recommendations for MEPs] | [../deba/index.en.html Plenary Debate 03/09/23] ]


Plenresu0309It (last modified 2007-04-05 21:32:29)

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